COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di STILE Sergio arbitro effettivo, per rispondere:

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di STILE Sergio arbitro effettivo, per rispondere: delle violazioni di cui all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art.40, comma 2 lett. a) e b) del Regolamento AIA, per essersi, durante e all’esito della gara Doria Voluntas - Atletico Cederna svolta in data 11 Marzo 2007 e arbitrata dal medesimo, rivolto a Martino Giambattista (Direttore sportivo della Società Atletico Cederna Monza) con fare provocatorio e minaccioso, pronunciando le seguenti frasi “si crede un mafioso?” “si sieda” “”sei la vergogna dei meridionali, sei un mafioso, se non ti sposti ti prendo con la macchina e ti ammazzo...” ed altre espressioni dello stesso tenore cha appare superfluo riportare. Il fascicolo relativo al presente deferimento, per quanto attiene alla contestazione formulata,contiene le dichiarazioni dei Sigg. Martino Giambattista, Morellato Emilio, Marchetta Antonio, Fossati Marco Giovanni e Frustaci Aldo, tutti presenti in quanto dirigenti o dell’una o dell’altra società tra le quali si è disputata la gara, e l’interrogatorio reso dall’arbitro presso la sede di Milano del CRA Lombardia avanti al Collaboratore dell’Ufficio Indagini. L’arbitro nella fase istruttoria ha affermato di aver più volte durante la gara richiamato il Martino intimandogli di stare seduto, senza essere ascoltato, e di avere ricevuto dallo stesso frasi irriguardose; inoltre il direttore di gara ha riferito che, alla fine della partita, mentre si trovava nei pressi della sua autovettura, il Martino si sarebbe avvicinato con fare minaccioso, al punto di spaventarlo; di non ricordare, pertanto, se in quel frangente gli avesse rivolto frasi irriguardose. Tale versione dei fatti il deferito ha confermato nel corso dell’udienza tenutasi avanti questa Commissione, precisando che lo stato d’animo vissuto in quel momento gli aveva fatto perdere il controllo di sé e, quindi, di non essere in condizione di ricordare in che modo si era rivolto al Martino, non escludendo di aver potuto pronunciare frasi ingiuriose o minacciose. Difformemente da quanto sostenuto dall’arbitro, dagli atti risulta pienamente provato il fatto addebitatogli, infatti tutte le persone ascoltate in sede di indagine hanno concordemente dichiarato di aver assistito agli episodi in questione e di aver sentito pronunciare dal direttore di gara le frasi ingiuriose contestate. Dopo la relazione del Presidente e sentito il deferito, a conclusione della udienza il Rappresentante delle Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità del deferito in ordine alla violazione contestatagli con condanna a mesi sei di sospensione. L’arbitro Stile Sergio insisteva per una pena mite, non ritenendo di aver posto in essere un comportamento grave. Motivi della decisione: Il comportamento contestato,come più sopra scritto, risulta pienamente provato dal contenuto degli atti del fascicolo del deferimento. Ai fini di individuare la sanzione da infliggere, appare opportuno tenere conto del temperamento della persona del deferito, connotato da particolare impulsività,che lo può indurre a compiere azioni, che probabilmente non riesce a controllare, ma senza particolare animosità. Per quanto sopra esposto questa Commissione Disciplinare DICHIARA Stile Sergio responsabile della violazione di cui all’art.1 coma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, dell’art. 40, comma 2, lettera b) del regolamento AIA e, pertanto, commina allo stesso la sospensione dell’attività a tutto il 13 giugno 2008. Manda alla Segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento all’interessato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it