COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS. Leone XIII Calcio Camp. Under 21 Gir. A Gara Leone XIII/Orione del 17/02/2008 C.U. n. 32 del C.R.L. datato 21/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS. Leone XIII Calcio Camp. Under 21 Gir. A Gara Leone XIII/Orione del 17/02/2008 C.U. n. 32 del C.R.L. datato 21/02/2008 La società LEONE XIII ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: CASARTELLI TOMMASO per 5 GARE, MAURI VITTORIO sino al 17/09/2008, DAMIA GIOVANNI sino al 17/07/2008 e ARDUINI PIETRO sino al 19/08/2009, lamentando che il direttore di gara non è stato oggetto di episodi di violenza o minacce da parte dei tesserati della società reclamante, sebbene vi siano state delle frasi irriguardose proferite nei confronti dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stati inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento del calciatore MAURI deve essere valutato con minor gravità, in quanto si è trattato di una leggera spinta, non violenta, si ritiene pertanto, di ridurre la squalifica inflitta dal GS, anche il comportamento del DAMIA, sebbene irriguardoso nei confronti del direttore di gara, deve essere valutato con minor rigore, in quanto il suo gesto era inteso solamente e richiamare l’attenzione dell’arbitro e privo di violenza. Sussistono, pertanto le condizioni per ridurre la squalifica inflitta dal GS, in merito al comportamento di ARDUINI e CASARTELLI si ritiene di condividere il provvedimento del GS, in quanto sia da stigmatizzare per gravità. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore MAURI VITTORIO a tutto il 15/07/2008; quella del calciatore DAMIA GIOVANNI a tutto il 30/04/2008, conferma per il resto l’impugnata delibera, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa, se versata.
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