COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società San Crisostomo Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara San Crisostomo/Rodanese del 16/02/2008 C.U. n.28 della delegazione di MILANO datato 21/02/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società San Crisostomo Camp. Jun. Prov. Gir. C
Gara San Crisostomo/Rodanese del 16/02/2008
C.U. n.28 della delegazione di MILANO datato 21/02/2008
La società SAN CRISOSTOMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
SUMMA ANDREA per 4 GARE, lamentando che la ricostruzione cronologica dei fatti sarebbe illogica
in quanto SUMMA non avrebbe realizzato la rete al 44’ del 2° T e che la medesima segnatura sarebbe stata
effettuata dal calciatore ORLANDO LUPO. Di conseguenza si ritiene la sanzione infondata e ingiusta e si
chiede la revoca della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, sentito telefonicamente l’arbitro
che ha fornito chiarimenti in ordine all’incongruenza in ordine alla tempistica dell’ultima segnatura e dell’espulsione
comminata al SUMMA, precisando che l’ultima segnatura è avvenuta al 44’ del 2° T anziché al
20’ e che ha confermato per il resto la dinamica dei fatti ed il soggetto autore della gomitata al braccio mentre
si lasciava andare a turpiloquio. Tenuto conto, comunque, che la condotta del SUMMA non si è caratterizzata
per violenza o minacce, ma può configurarsi in uno sfogo esagerato dalla tensione scaricata dopo la
segnatura della rete, appare equo graduare la sanzione disposta in prime cure uniformandola agli abituali criteri
di valutazione della presente Commissione.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore ANDREA SUMMA a 2 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa
a favore della reclamante, se versata.
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