COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società USD Pagazzanese Camp. Jun. Prov. Gir. E Gara Asperiam/Pagazzanese del 16/02/2008 C.U. n.28 della delegazione di BERGAMO datato 21/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società USD Pagazzanese Camp. Jun. Prov. Gir. E Gara Asperiam/Pagazzanese del 16/02/2008 C.U. n.28 della delegazione di BERGAMO datato 21/02/2008 La società PAGAZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FRATUS MARCO per 5 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: non può trovare accoglimento il reclamo proposto dalla PAGAZZANESE; infatti dal referto arbitrale risulta che il calciatore FRATUS, non solo ha colpito l’avversario con un pugno, ma dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione lo calpestava. La circostanza che le due azioni non sono state simultanee, rendono più grave il comportamento posto in essere dal calciatore. Pertanto la sanzione inflitta dal GS appare del tutto adeguata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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