COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Dindelli Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Dindelli/Segrate del 02/03/2008 C.U. n.30 del CRL datato 06/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Dindelli Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Dindelli/Segrate del 02/03/2008 C.U. n.30 del CRL datato 06/03/2008 La società DINDELLI ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore CONCA DANIELE sino al 03/09/2008, lamentando che il calciatore CONCA avrebbe appoggiato la mano al braccio dell’arbitro perché inciampato mentre si avvicinava per muovere delle proteste. Si nega di aver minacciato il direttore di gara e di quello colpito con un calcio. Si chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il CONCA dopo essere stato espulso per essersi rivolto al direttore di gara con frasi irriguardose e minacciose si avvicinava al direttore di gara urlando e bestemmiando reiterando insulti e minacce. Nel contempo, nonostante fosse trattenuto da altri calciatori reiterava la sua condotta irriguardosa e minacciosa e colpiva con un calcio al polpaccio l’arbitro provocandogli un istantaneo breve dolore. Secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione pertanto, appare del tutto congrua e meritevole di conferma la squalifica disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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