COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CDA Villapizzone Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Pro Novate/Villapizzone del 08/03/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società CDA Villapizzone Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara Pro Novate/Villapizzone del 08/03/2008
La Commissione Disciplinare Territoriale , letto il reclamo proposto dalla società VILLAPIZZONE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società PRO NOVATE avrebbe fatto partecipare il calciatore D’ANGELO MAURO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari;
Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte;
Rilevato che la società PRO NOVATE non ha inviato le proprie deduzioni;
Rilevato che, come da CU n.30 datato 06/03/2008 della Delegazione di Milano, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt. 17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla società ACD PRO NOVATE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società ACD PRO NOVATE l’ammenda di euro 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore D’ANGELO MAURO per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 20/04/2008 il dirigente accompagnatore sig. BOCCIA SALVATORE della società ACD PRO NOVATE.
Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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