COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Buccinasco Camp. Jun. Prov. Gir. F Gara Buccinasco/Arca del 08/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Buccinasco Camp. Jun. Prov. Gir. F Gara Buccinasco/Arca del 08/03/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale , letto il reclamo proposto dalla società BUCCINASCO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società AS ARCA avrebbe fatto partecipare il calciatore DE CARLI GIUSEPPE in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società AS ARCA non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da CU n.30 datato 06/03/2008 della Delegazione di Milano, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società AS ARCA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società AS ARCA l’ammenda di euro 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore DE CARLI GIUSEPPE per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 20/04/2008 il dirigente accompagnatore sig. BRUSA MARIO della società AS ARCA. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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