COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Bereguardo Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Bereguardo/Sannazzarese del 24/02/2008 C.U. n.30 della delegazione di PAVIA datato 28/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Bereguardo Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Bereguardo/Sannazzarese del 24/02/2008 C.U. n.30 della delegazione di PAVIA datato 28/02/2008 La società BEREGUARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MAURO CECCHETTO per 3 GARE, ha inibito il dirigente GIOVANNI GIUDICI sino al 21/04/2008 e ha comminato l’ammenda per complessivi 335,00 Euro, lamentando che i propri dirigenti si sono prodigati a proteggere il direttore di gara contrariamente a quanto scritto nel provvedimento impugnato, inoltre il calciatore CECCHETTO è stati provocato dall’arbitro La Commissione disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, viene chiaramente descritto il comportamento tenuto dai sostenitori della reclamante i quali hanno spinto e minacciato. Inoltre i dirigenti della reclamante hanno consentito l’accesso agli spogliatoi a persone non autorizzare e si sono rifiutati di prendere in custodia l’autovettura e di compilare l’apposito modulo di custodia, nonché il calciatore CECCHETTO ha verbalmente minacciato il direttore di gara. Considerata la gravità dei suddetti comportamenti devono ritenersi congrue le sanzioni inflitte alla reclamante, al CECCHETTO e al dirigente GIUDICI. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it