COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS Arsaghese Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Arsaghese/Pol. S.Luigi del 02/03/2008 C.U. n.27 della delegazione di VARESE datato 06/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS Arsaghese Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Arsaghese/Pol. S.Luigi del 02/03/2008 C.U. n.27 della delegazione di VARESE datato 06/03/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 (Sette) giorni dalla data di pubblicazione del CU (art.46 comma 4 del CGS), che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.27 della delegazione di VARESE e che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio fax in data 15/03/2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it