COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS Arsaghese Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Arsaghese/Pol. S.Luigi del 02/03/2008 C.U. n.27 della delegazione di VARESE datato 06/03/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società SS Arsaghese Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara Arsaghese/Pol. S.Luigi del 02/03/2008
C.U. n.27 della delegazione di VARESE datato 06/03/2008
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 (Sette) giorni dalla data di pubblicazione del CU (art.46 comma 4 del CGS), che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.27 della delegazione di VARESE e che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio fax in data 15/03/2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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