COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera della PROCURA FEDERALE a carico di FABIO CELESTINO MORONI Presidente dell’AC PARABIAGO all’epoca dei fatti per rispondere della violazione dell’ art. 1 comma 1, del CGS in relazione all’art.35 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver impiegato il tecnico signor Francesco DI BELLO non abilitato e idoneo ad allenare la prima squadra, essendo solamente istruttore di giovani; dell’AC PARABIAGO per violazione dell’art.2 comma 4, del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva ascrivibile al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera della PROCURA FEDERALE a carico di FABIO CELESTINO MORONI Presidente dell’AC PARABIAGO all’epoca dei fatti per rispondere della violazione dell’ art. 1 comma 1, del CGS in relazione all’art.35 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver impiegato il tecnico signor Francesco DI BELLO non abilitato e idoneo ad allenare la prima squadra, essendo solamente istruttore di giovani; dell’AC PARABIAGO per violazione dell’art.2 comma 4, del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva ascrivibile al proprio Presidente. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ed il deferimento della Procura Federale, rilevato che nessuno è comparso avanti Questa Commissione per i deferiti, MORONI e AC PARABIAGO, e che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al MORONI mesi 6 di inibizione e all’AC PARABIAGO 1.000,00 Euro di ammenda osserva: come emerge chiaramente dalla relazione dell’ufficio indagini del 24/05/2007 e dalle dichiarazioni rilasciate dal signor DI BELLO, quest’ultimo è effettivamente stato impiegato come allenatore della prima squadra senza averne titolo. Pertanto, è evidente e chiara la responsabilità addebitata dalla Procura Federale ai deferiti. La gravità del comportamento del MORONI che non è comparso avanti a Questa Commissione giustifica l’inibizione di 6 mesi richiesta dal Rappresentante della Procura che dovrà scontare in caso di nuovo tesseramento visto che attualmente non è più tesserato per la FIGC. si ritiene di comminare l’ammenda di 600,00 Euro all’AC PARABIAGO, considerato altresì che la stessa non si è presentata avanti Questa Commissione. PQM accertata e dichiarata la responsabilità del signor FABIO CELESTINO MORONI per la violazione dell’art.1 comma 1 del CGS in relazione agli artt.35 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico commina al signor FABIO CLESTINO MORONI l’inibizione di mesi 6; accertata e dichiarata la responsabilità diretta all’AC PARABIAGO per i fatti addebitati al suo Presidente, ai sensi dell’art.4 comma 1 e 2 del CGS commina all’AC PARABIAGO l’ammenda di Euro 600,00 Manda alla Segreteria del CRL di comunicare direttamente la presente decisione. Reclamo Società AC Bolgare Camp. 1^ Cat. Gir. C Gara Onore Parre/Bolgare del 09/03/2008 C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008 La società BOLGARE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALESSANDRO MINGARDI per 3 GARE, lamentando che la sanzione disposta dal GS è eccessiva in relazione alla gravità del comportamento dovuto dalla tensione sul terreno di gioco. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può essere accolto in quanto la squalifica è giustificata dalla gravità del comportamento tenuto dal calciatore MINGARDI nei confronti dell’arbitro che non può trovare attenuanti dalla tensione creatasi sul terreno di gioco Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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