COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Assaghese Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara Assaghese Calcio/Zibido San Giacomo del 09/03/2008 C.U. n.31 della delegazione di MILANO datato 13/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Assaghese Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara Assaghese Calcio/Zibido San Giacomo del 09/03/2008 C.U. n.31 della delegazione di MILANO datato 13/03/2008 La società ASSAGHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore STEFANO LATINO per 4 GARE, chiedendo una riduzione della squalifica. La Commissione disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti ufficiali e come chiaramente descritto e riportato nel rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore signor LATINO, in seguito ad una decisione arbitrale, si rivolgeva nei confronti del direttore di gara in modo gravemente oltraggioso e offensivo. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato la squalifica comminata dal GS appare congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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