COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Sportleague Calcio Camp. C5 Serie D Gir. B Gara Brera/Sportleague del 04/03/2008 C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Sportleague Calcio Camp. C5 Serie D Gir. B Gara Brera/Sportleague del 04/03/2008 C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008 La società SPORTLEAGUE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANTONIO MARASCO per 3 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta dal GS. La Commissione disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti ufficiali e come descritto nel referto di gara il calciatore MARASCO, durante la gara, dalla panchina inveiva nei confronti del direttore di gara ostacolando con il corpo mentre lo stesso passava nei pressi della linea laterale vicino alla panchina della società SPORTLEAGUE. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal MARASCO la sanzione comminatagli dal GS appare congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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