COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Gruppo Sportivo D. Martelli – Torneo delle Province Categoria Juniores Gara Cremona/Mantova del 04/03/2008 C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Gruppo Sportivo D. Martelli - Torneo delle Province Categoria Juniores Gara Cremona/Mantova del 04/03/2008 C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008 La società D. MARTELLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MARCELLO CESINI fino al 23/04/2008, lamentando che la squalifica comminata dal GS sarebbe eccessiva tenuto conto del contesto in cui è avvenuto l’episodio che ha portato il predetto calciatore a rivolgere frasi offensive nei confronti del direttore di gara. La Commissione disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il CESINI nel corso della gara, dopo essere stato espulso per un fallo di gioco, ha rivolto verso l’arbitro espressioni ingiuriose, gravemente lesive dell’onore e del decoro di quest’ultimo. Nel referto fonte primaria e privilegiata di prova, è altresì riportato che, anche al termine della gara, il sig. CESINI ha reiterato tale censurabile comportamento. Ciò posto e considerato il ruolo di capitano rivestito dal calciatore sanzionato, si ritiene che la sanzione disposta dal GS sia congrue e proporzionata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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