COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisp. Sordio Camp. Giovanissimi Gir. B Gara Azzurra/Sordio del 09/03/2008 C.U. n.31 della delegazione di LODI datato 13/03/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Polisp. Sordio Camp. Giovanissimi Gir. B
Gara Azzurra/Sordio del 09/03/2008
C.U. n.31 della delegazione di LODI datato 13/03/2008
La Società POLISPORTIVA SORDIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. CRISTIAN BECCARIA sino al 07 Aprile 2008, lamentando che il comportamento dell’allenatore non si è caratterizzato in frasi offensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva:
il provvedimento disciplinare disposto dal GS relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell’art.45 3° comma lett. a del CGS, le sanzioni comminate ai tesserati fino a DUE GARE o squalifiche a termine fino a quindici giorni, ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese.
Tanto premesso e ritenuto la CD
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisp. Sordio Camp. Giovanissimi Gir. B Gara Azzurra/Sordio del 09/03/2008 C.U. n.31 della delegazione di LODI datato 13/03/2008"