COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di GAVAZZENI GIUSEPPE, arbitro effettivo, per rispondere:

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di GAVAZZENI GIUSEPPE, arbitro effettivo, per rispondere: delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art.40, comma 2, lett. a) e b), del Regolamento AIA, vigente all’epoca dei fatti, per avere, in occasione durante le gare Morengo/Pagazzanese del 14/10/2006 e Prezzatese/Filago del 15/04/2007 rivolto ai tesserati Nespolino Emilio, Gastoldi Loris e Nespolino Mario, della Soc. Morengo, e Bettinelli Mattia, Crotti Marco e Sangalli Aladino della US Filago Calcio, frasi dal chiaro contenuto oltraggioso e deridente e per aver permesso l’accesso al proprio spogliatoio a persona non autorizzata. Il fascicolo relativo al presente deferimento, per quanto attiene alle contestazioni formulate, contiene, oltre le lettere di denunzia delle Soc. GS Oratorio Morengo e US Filago, le dichiarazioni rese da Sangalli Aladino, Pasquini Remo, Crotti Marco e Bettinelli Mattia, tesserati della Soc. FIlago, e Nespolino Emilio, Gastoldi Loris e Nespolino Mario, tesserato della Soc. GS Morengo; infine le dichiarazioni del deferito Gavazzeni giuseppe e di Ranica Paola. I tesserati delle due Società hanno riferito, ciascuno per la gara di pertinenza, la circostanza relativa alla pronuncia da parte dell’arbitro Gavazzeni delle frasi contestate nell’atto di deferimento, frasi che per il loro tenore certamente vanno considerate censurabili (tu sei un coglione perché hai simulato; pensa a fare il tuo lavoro, tanto siete una squadra di stronzi incapaci; ed altre). Lo stesso ha dimostrato resipiscenza rispetto alla frase pronunciata, ammettendo di aver sbagliato. Peraltro il teste Maccà ha confermato che, rientrato negli spogliatoi, il Bartolotta si è scusato per l’atteggiamento tenuto. La sig.na Ranica Paola ha dichiarato che in effetti prima dell’inizio della gara Morengo/Pagazzanese si è recata nello spogliatoio dell’arbitro, che era il suo ragazzo, e di esservi trattenuta per alcuni minuti. L’arbitro Gavazzeni ha negato decisamente di aver rivolto frasi offensive nei confronti dei tesserati delle Società coinvolte nelle gare in questione, aggiungendo, al contrario, di essere stato insultato dal pubblico durante tutta la partita Morengo/Pagazzanese, ed anche alla fine della stessa mentre si dirigeva verso la sua autovettura. Il deferito conferma, invece, la visita della sua ragazza nello spogliatoio prima della gara. All’udienza innanzi a questa Commissione si è presentato l’arbitro Gavazzeni Giuseppe, il quale ha ribadito di non avere tenuto alcun comportamento scorretto o irriguardoso nei confronti delle persone indicate nell’atto di deferimento; confermava la visita della fidanzata nel suo spogliatoio, ma ciò era avvenuto con il consenso dei dirigenti della società. Il deferito aggiungeva di non essere a conoscenza della regola che impedisce l’ingresso nello spogliatoio dell’arbitro alle persone non autorizzate. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del deferito, il Presidente relazionava sul contenuto degli atti acquisiti nel fascicolo. A conclusione dell’udienza il Rappresentante della Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità del deferito in ordine alle violazioni contestatigli, con condanna a mesi sei di sospensione. Il deferito chiedeva alla Commissione di non riconoscerlo responsabile, in quanto non aveva rivolto frasi ingiuriose ai tesserati indicati nell’atto di accusa, e di aver agito in buona fede relativamente all’avere consentito che la fidanzata entrasse nel suo spogliatoio. Motivi della decisione: il comportamento contestato risulta pienamente provato dal contenuto degli atti del fascicolo del deferimento, in particolare dalle deposizioni assolutamente concordanti delle persone ascoltate nella fase istruttoria, di sui si è sopra riferito. A fronte del materiale raccolto dal collaboratore della Procura Federale incaricato dell’inchiesta, non può essere dato credito alla versione difensiva del deferito, che nega l’addebito mossogli relativo alla pronuncia di frasi offensive nei confronti dei tesserati appartenenti alle Società GS Oratorio Morengo e US Filago. Infatti appare del tutto improbabile che due diverse società lamentino, contrariamente al vero, nei confronti dello stesso arbitro, comportamenti censurabili analoghi, avvenuti in manifestazioni sportive differenti. 3047/38 Ai fini di individuare la sanzione da infliggere, appare opportuno considerare la commissione di più valutazioni ed il comportamento tenuto dall’arbitro nel corso del procedimento. Ciò premesso la Commissione Territoriale DICHIARA Gavazzeni Giuseppe responsabile della violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art.40, comma 2 lettera a) e b) del Regolamento AIA e, pertanto, commina allo stesso la sospensione dell’attività per mesi due. Manda alla Segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento all’interessato.
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