COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Angera Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. X Gara Vedanese/Angera del 16/03/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Angera Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. X
Gara Vedanese/Angera del 16/03/2008
La società ANGERA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS cha ha deliberato la ripetizione
della gara per errore tecnico dell’arbitro. La reclamante sostiene la regolarità della gara non sussistendo
l’errore tecnico del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: nel suo referto di gara l’arbitro ha inserito tra i calciatori espulsi FABIO TANZI della soc. VEDANESE,
per doppia ammonizione: la prima al 34’ del 1° T e la seconda al 15’ del 2° T .
In data 18/03/2008 l’arbitro a correzione del rapporto di gara trasmesso al GS il giorno precedente comunicava
l’errore contenuto nel referto, precisando che il calciatore FABIO TANZI non doveva essere espulso,
in quanto il calciatore ammonito al 34’ del 1° T era LUCA PARNISARI della società ANGERA CALCIO. Il
direttore di gara per errore, in occasione del fallo occorso al 34’ del 1° T aveva segnato il nome di chi aveva
subito il fallo al posto di chi l’aveva effettuato.
Pertanto in effetti l’arbitro ha commesso l’errore tecnico che ha ingiustamente penalizzato la società VEDANESE.
Quindi corretta è la decisione del GS cha va pienamente confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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