COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Azzate Calcio Mornago Camp. Prom. Gir. A Gara Fulgor Cardano/Azzate C.Mornago del 09/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Azzate Calcio Mornago Camp. Prom. Gir. A Gara Fulgor Cardano/Azzate C.Mornago del 09/03/2008 La società AZZATE CALCIO MORNAGO ha proposto reclamo per la posizione irregolare del calciatore Davide OLDRINI della società FULGOR CARDANO, lamentando che nella gara in oggetto ha preso parte il suddetto calciatore nonostante fosse squalificato. Chiede, pertanto, che gli venga assegnata la vittoria ai sensi dell’art.17 comma 5 lett. B del CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il calciatore Davide OLDRINI aveva già scontato la squalifica, contestata dalla reclamante, in data 23/12/2007 non partecipando alla gara di campionato tra le società : FULGOR CARDANO/GUANZATESE; ne consegue che lo stesso calciatore ha legittimamente preso parte alla gara in oggetto avendo scontato la squalifica e avendo titolo a prendervi parte. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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