COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Azzate Calcio Mornago Camp. Prom. Gir. A Gara Fulgor Cardano/Azzate C.Mornago del 09/03/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Azzate Calcio Mornago Camp. Prom. Gir. A
Gara Fulgor Cardano/Azzate C.Mornago del 09/03/2008
La società AZZATE CALCIO MORNAGO ha proposto reclamo per la posizione irregolare del calciatore
Davide OLDRINI della società FULGOR CARDANO, lamentando che nella gara in oggetto ha preso parte il
suddetto calciatore nonostante fosse squalificato. Chiede, pertanto, che gli venga assegnata la vittoria ai sensi
dell’art.17 comma 5 lett. B del CGS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari
e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il calciatore Davide OLDRINI aveva già
scontato la squalifica, contestata dalla reclamante, in data 23/12/2007 non partecipando alla gara di campionato
tra le società : FULGOR CARDANO/GUANZATESE; ne consegue che lo stesso calciatore ha legittimamente
preso parte alla gara in oggetto avendo scontato la squalifica e avendo titolo a prendervi parte.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Azzate Calcio Mornago Camp. Prom. Gir. A Gara Fulgor Cardano/Azzate C.Mornago del 09/03/2008"