COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società USA Calcio Arcore Camp. Prom. Gir. F Gara Casati Calcio Arcore/Atletico CVS del 02/03/2008 C.U. n.34 del CRL datato 06/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società USA Calcio Arcore Camp. Prom. Gir. F Gara Casati Calcio Arcore/Atletico CVS del 02/03/2008 C.U. n.34 del CRL datato 06/03/2008 La società CASATI CALCIO ARCORE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DAVIDE DATTOLA per 6 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS. 3048/38 La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato nei confronti del direttore di gara trova una precisa descrizione nel referto arbitrale. Tale comportamento, certamente censurabile, appare determinato da una insipiente volontà di protestare ma non è connotata da violenza. Pertanto la sanzione inflitta dal GS può trovare una lieve riduzione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore DAVIDE DATTOLA a 4 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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