COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Baranzatese Camp. Jun. Reg. Gir. H Gara Vanzaghese/Baranzatese del 23/02/2008 C.U. n.34 del CRL datato 06/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Baranzatese Camp. Jun. Reg. Gir. H Gara Vanzaghese/Baranzatese del 23/02/2008 C.U. n.34 del CRL datato 06/03/2008 La società BARANZATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Pietro MASELLI, Vincenzo VITERITTI, Daniele MARMO, Luca MEDEA, Marco MANGIONE, Donato DEL GAUDIO, Ivan SCAFFIDI, Francesco PICCININI, Matteo CORBARI, Gabriele MARIANI, Endri SHARKA, Claudio MAGNO, Stefano MELIS e Alessandro MAZZURCO per 3 GARE, nonché l’ammenda di Euro 150,00 e la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società per 0-3; lamentando che solamente quattro calciatori hanno partecipato alla rissa (di cui uno in panchina) e pertanto la gara avrebbe potuto essere proseguita in quanto in campo sarebbe rimasto un numero di calciatori tale da consentire il pro3049/ 38 seguo della gara stessa. La Commissione disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il direttore di gara ha sospeso la partita in quanto, a seguito della rissa in campo, avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti alla stessa ed in tal modo entrambe le squadre sarebbero rimaste prive del numero minimo di calciatori previsto dalle norme Federali. Occorre, altresì, osservare che se anche il numero di calciatori fosse stato sufficiente a proseguire la gara, questa è stata correttamente sospesa per aver partecipato alla rissa calciatori di entrambe le squadre. Ne consegue che la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre per il comportamento antisportivo dei propri tesserati è corretta confortati sul punto dalla giurisprudenza della CAF in materia di rissa in campo che coinvolge calciatori di entrambe le squadre, così come meritano conferma le squalifiche dei calciatori sanzionati e l’ammenda inflitta alla società. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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