COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Pro Lurano Camp. 2^ Cat. Gir. C Gara Pro Lurano/US Filago del 24/02/2008 C.U. n.329 della delegazione di BERGAMO datato 28/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Pro Lurano Camp. 2^ Cat. Gir. C Gara Pro Lurano/US Filago del 24/02/2008 C.U. n.329 della delegazione di BERGAMO datato 28/02/2008 La società ASD PRO LURANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inflitto alla Società la sanzione della perdita della gara per 0-3. La Società ASD PRO LURANO chiede l’annullamento del provvedimento del giudice Sportivo, in quanto non per volontà della reclamante non sono stati effettuati i lavori di modifica di portare a norma le misure della porta. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine prescritto anche alla controparte, rileva: nel caso in esame vi è un aperto ed insanabile contrasto tra il contenuto del referto arbitrale e quanto sostenuto dalla Pro Lurano nel reclamo. Infatti il direttore di gara riferisce che la gara non ha potuto avere inizio poiché, a seguito di riserva della Società Filago, la misurazione di una porta ne ha evidenziato l’irregolarità, tale situazione non è stata sanata, nonostante fosse trascorso il tempo concesso dall’arbitro per eseguire le necessarie operazioni. Mentre le reclamante afferma di non essere stata messa nelle condizioni di riparare alla irregolarità, proprio in conseguenza dell’operato del direttore di gara. Preso atto della inconciliabilità tra le due versioni, questa Commissione ha ritenuto di chiedere all’arbitro maggiori dettagli su quanto avvenuto, richiesta soddisfatta attraverso l’invio di una dichiarazione pervenuta a mezzo fax. In tale documento si precisa che dopo aver effettuato la prima misurazione e contestata l’irregolarità alla presenza dei dirigenti e dei capitani delle due società, il direttore di gara dava un termine ragionevole di 30 minuti per sanare l’irregolarità riscontrata. Trascorso il termine concesso l’arbitro constatava che, nonostante le operazioni compiute, residuava ancora una misura irregolare e si opponeva alla richiesta di una proroga del termine, poiché la situazione non consentiva una ulteriore miglioria in quanto sarebbe stato necessario scavare nel terreno lungo la linea della porta, creando un solco pericoloso per l’incolumità dei calciatori. Quanto riferito dall’arbitro, come più volte ripetuto, fonte privilegiata di prova, denunzia una permanenza di irregolarità nella misura della porta, tale da giustificare sia la decisione dell’arbitro di no dare inizio alla partita, sia il provvedimento del Giudice Sportivo, che deve trovare conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it