COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Flero ASD Camp. All. Prov. Cat. Gir. H Gara Flero/Passirano Camignone del 16/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Flero ASD Camp. All. Prov. Cat. Gir. H Gara Flero/Passirano Camignone del 16/03/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale , letto il reclamo proposto dalla società FLERO ASD relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società AS PASSIRANO CAMIGNONE avrebbe fatto partecipare il calciatore GABRIELE BONO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società PASSIRANO CAMIGNONE ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da CU n.34 datato 13/03/2008 della Delegazione di Brescia, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società PASSIRANO CAMIGNONE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società PASSIRANO CAMIGNONE l’ammenda di euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore GABRIELE BONO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 10/05/2008 il dirigente accompagnatore sig. OMAR BORONI della società PASSIRANO CAMIGNONE. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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