COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società U.S. Arcisatese Audax Camp. All. Reg. Gir. B Gara Arcisatese/Bulgaro del 08/03/2008 C.U. n.37 del CRL datato 28/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società U.S. Arcisatese Audax Camp. All. Reg. Gir. B Gara Arcisatese/Bulgaro del 08/03/2008 C.U. n.37 del CRL datato 28/03/2008 La società ARCISATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha tra l’altro assegnato alla U.S. ARCISATESE AUDAX e alla FC BULGARO la perdita della gara per 0-3, lamentando che l’attività violenta sarebbe da ascrivere unicamente ai tesserati della società BULGARO e che, pertanto, la sanzione disciplinare avrebbe dovuto riguardare soltanto quella società. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la gara in oggetto non è stata portata a termine a causa della situazione di particolare tensione creatasi sul terreno di gioco per l’azione di calciatori di entrambe le squadra, nonché dall’assistente di parte della soc. BULGARO. Come ha specificato il direttore di gara nell’ulteriore supplemento di referto indirizzato al GS, la responsabilità della rissa e soprattutto la partecipazione alla stessa è da imputarsi ad entrambe le squadre. Ininfluente al fine del decidere appare la circostanza che l’arbitro, nel supplemento di referto, indichi che la società BULGARO sarebbe rimasta con un numero di calciatori insufficienti nel caso che il direttore di gara avesse palesato le espulsioni che meritavano i calciatori di questa società. La causa della decisione dell’arbitro di non portare a termine la gara è da addebitarsi alla situazione ambientale determinata dalla rissa. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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