COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Alcione Camp. All. Reg. Gir. H Gara Acc. Internazionale/Vigevano Calcio del 06/04/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Alcione Camp. All. Reg. Gir. H
Gara Acc. Internazionale/Vigevano Calcio del 06/04/2008
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società ALCIONE, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società ACCADEMIA INTERNAZIONALE avrebbe fatto partecipare i calciatori: Luca ANTIGNANO e Andrea PANTALEO in posizione irregolare.
Rilevato che ai sensi dell’art.33, comma 2 del CGS, sono legittimati a proporre reclamo solamente le società e i tesserati che hanno partecipato alla gara;
Rilevato che la società ALCIONE ha proposto reclamo avverso la gara disputata da altre squadre e precisamente ACCADEMIA INTERNAZIONALE/VIGEVANO, risulta che la società ALCIONE non è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell’art.33 del CGS, pertanto, la Commissione Disciplinare Territoriale
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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