COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Godiasco 2005 Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Nizza Calcio/Godiasco del 30/03/2008 C.U. n.35 della delegazione di PAVIA datato 03/04/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Godiasco 2005 Camp. 3^ Cat. Gir. C
Gara Nizza Calcio/Godiasco del 30/03/2008
C.U. n.35 della delegazione di PAVIA datato 03/04/2008
La società GODIASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Fulvio ROSSAROLA per 3 GARE e Massimo PICCININI per 2 GARE, chiedendo l’annullamento o la riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, preliminarmente rileva: per quanto concerne il ricorso avverso il calciatore Massimo PICCININI per 2 GARE lo stesso è inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 del CGS. Detto ciò, per quanto riguarda la sanzione comminata dal GS al calciatore Fulvio ROSSAROLA, si osserva che al termine della gara il calciatore ROSSAROLA si avvicinava al direttore di gara proferendo nei confronti dello stesso frasi gravemente lesive dell’onore.
il comportamento tenuto dal ROSSAROLA giustifica ampiamente la sanzione inflitta dal GS ch emerita pertanto di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto per il calciatore Fulvio ROSSAROLA e dichiara INAMMISSIBILE il ricorso per il calciatore Massimo PICCININI, si dispone inoltre l’addebito della relativa tassa
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