COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Folgore Legnano Camp.2^ Cat. Gir. M Gara Folgore Legnano/Turbighese del 30/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Folgore Legnano Camp.2^ Cat. Gir. M Gara Folgore Legnano/Turbighese del 30/03/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale , letto il reclamo proposto dalla società FOLGORE LEGNANO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società TURBIGHESE ha fatto partecipare il calciatore Luca ZANINI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte la quale non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da CU n.37 della delegazione di LEGNANO datato 27/04/2008 il calciatore ZANINI risulta squalificato per 5 GARE; rilevato che la delegazione di Legnano, con nota del 09/04/2008, ha precisato che il sig. ZANINI, prima di essere schierato in campo nel corso della gara in oggetto, aveva scontato solo 3 GARE delle 5 GARE di squalifica; Rilevato che, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore Luca ZANINI non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società US TURBIGHESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società US TURBIGHESE l’ammenda di euro 120,00; c) di squalificare il calciatore LUCA ZANINI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 16/05/2008 il dirigente accompagnatore sig. Valerio BAGA della società US TURBIGHESE. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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