COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Cesano Maderno Camp. Prom. Gir. B Gara Cesano Maderno/Missaglia del 28/10/2007 C.U. n.39 del CRL datato 10/04/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Cesano Maderno Camp. Prom. Gir. B Gara Cesano Maderno/Missaglia del 28/10/2007 C.U. n.39 del CRL datato 10/04/2008 La società CESANO MADERNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente Mirco GOVONI sino al 10/02/2009, lamentando che il GOVONI non ha tenuto alcun comportamento violento nei confronti dell’arbitro. La Commissione disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il direttore di gara sentito a chiarimento da Questa Commissione ha confermato che il GOVONI lo ha colpito con due lievi schiaffi alla nuca per richiamare l’attenzione nel corso di una contestata protesta. Tale gesto seppure grave giustifica una lieve riduzione della squalifica inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE l’inibizione al dirigente Mirco GOVONI a tutto il 10/01/2009, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it