COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Airone Camp. All. Reg. Gir. B Gara Castiglionese/Airone del 06/04/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Airone Camp. All. Reg. Gir. B Gara Castiglionese/Airone del 06/04/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che, ai sensi dell’art.33 comma V° del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo idoneo a norma dell’art.38 del GS, e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo stesso; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce motivo di INAMMISSIBILITA’ del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la società GS AIRONE abbia inviato copia del reclamo alla controparte e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo. Tanto da non essere nemmeno menzionata nel reclamo tra gli atti allegati. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it