COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pantigliate Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Pantigliate/Tribiano del 30/03/2008 C.U. n.34 della delegazione di MILANO datato 03/04/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 24/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Pantigliate Camp. 3^ Cat. Gir. D
Gara Pantigliate/Tribiano del 30/03/2008
C.U. n.34 della delegazione di MILANO datato 03/04/2008
La società PANTIGLIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Matteo SARTORELLO per 4 GARE, lamentando che il calciatore sanzionato non si sarebbe reso responsabile di alcuna frase offensiva nei confronti del direttore di gara e perciò chiede una riduzione della pena.
La Commissione disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale ed il suo supplemento, fonti primarie e privilegiata di prova emerge senza alcuna incertezza che il SARTORELLO ha indubbiamente posto in essere tutte le condotte che gli sono state contestate. Appare pertanto, del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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