COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 02/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Pogliano 1905 Camp. Giov. Reg. Gir. H – Gara Vittuone/Pogliano del 13/04/2008 C.U. n.340 del CRL datato 17/04/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 02/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Pogliano 1905 Camp. Giov. Reg. Gir. H - Gara Vittuone/Pogliano del 13/04/2008
C.U. n.340 del CRL datato 17/04/2008
La società AC POGLIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore Davide CROCE, il massaggiatore Andrea CASTEGNARO e l’assistente Salvatore MACRINA sino al 16/10/2008, nonché comminato alla società l’ammenda di Euro 200,00, lamentando che i fatti dedotti dal GS a fondamento della delibera impugnata non corrisponderebbero a quanto effettivamente accaduto nell’ambito della gara in oggetto.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva innanzitutto che i messi di prova allegata dall’AC POGLIANO al reclamo, così come la istanza istruttoria della stessa reclamante, non possono trovare ingresso nel presente procedimento, non essendo annoverabili tra le prove indicate dall’art.35 del CGS. Analogamente non può darsi corso alla richiesta di audizione dei signori CROCE, CASTAGNARO e MACRINA, essendo gli stessi squalificati/inibiti ed essendo stato proposto reclamo unicamente dalla società POGLIANO. Ciò posto, la C.D.T., osserva che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro, mentre i fatti posti dal GS a fondamento della delibera in esame trovano integrale conferma nel referto arbitrale e nel relativo supplemento, i quali formano piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare.
La C.D.T. ritiene, infine, che le sanzioni comminate dal GS siano congrue e proporzionate ai fatti descritti negli atti ufficiali.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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