COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Sedriano Camp. Jun. Prov. . Gir. A Gara Atletico Cesano/Sedriano del 19/04/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 08/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Sedriano Camp. Jun. Prov. . Gir. A Gara Atletico Cesano/Sedriano del 19/04/2008
La Commissione Disciplinare Territoriale , letto il reclamo proposto dalla società AC SEDRIANO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società ATLETICO CESANO avrebbe fatto partecipare i calciatori: Davide SARTIRANA e Roberto FRAIETTA in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte la quale non ha inviato le proprie deduzioni.
Rilevato che, come da CU n.36 della delegazione di MILANO in data 17/04/2008, i calciatori risultano effettivamente squalificati per una gara per recidiva in ammonizione e, di conseguenza, il reclamo proposto è fondato in quanto i calciatori non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla società ATLETICO CESANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società ATLETICO CESANO l’ammenda di euro 120,00;
c) di squalificare i calciatori Davide SARTIRANA e Roberto FRAIETTA per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 08/06/2008 il dirigente accompagnatore sig. Nicola BERSANI della società AC ATLETICO CESANO BOSCONE.
Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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