COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 15/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Lallio Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara Lallio/Sabbio del 13/04/2008 C.U. n.41 del CRL datato 24/04/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 15/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Lallio Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. D
Gara Lallio/Sabbio del 13/04/2008
C.U. n.41 del CRL datato 24/04/2008
La società LALLIO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Enrico MORO per 8 GARE e l’allenatore Diego AGAZZI sino al 17/09/2008, lamentando che le sanzioni inflitte dal GS sarebbero eccessive in relazione ai fatti accaduti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzitutto che la società reclamante, dopo aver chiesto l’audizione, ha rinunciato a tale istanza con fax del 02/05/2008.
Ciò premesso, si osserva che i fatti posti dal GS a fondamento della decisione reclamata trovano integrale conferma nel referto arbitrale e si ritiene che gli stessi giustifichino pienamente le sanzioni inflitte ai sig. AGAZZI e MORO, tenuto conto dei parametri comunemente applicati da Questa Commissione disciplinare territoriale.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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