COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 15/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Rivanazzanese Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Rivanazzanese/Montebello del 27/04/2008 C.U. n.39 della delegazione di PAVIA datato 02/05/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 15/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Rivanazzanese Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Rivanazzanese/Montebello del 27/04/2008 C.U. n.39 della delegazione di PAVIA datato 02/05/2008 La società RIVANAZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la perdita della gara per 0-3, l’ammenda di EURO 150,00 e la squalifica del calciatore Michele MARRO per 2 GARE, lamentando che nessun tafferuglio è avvenuto tra calciatori e dirigenti. Pertanto, l’arbitro ha interrotto la gara del tutto arbitrariamente. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari anche alla controparte, rileva: il reclamo avverso la squalifica di 2 GARE inflitta al calciatore MARRO è inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 del CGS. Per quanto attiene alle altre sanzioni impugnate (perdita della gara per 0-3 ed ammenda di Euro 150,00) si ritiene che siano corrette e congrue. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l’arbitro nel proprio rapporto, fonte primaria e privilegiata di prova, ha chiaramente affermato di aver sospeso la gara in seguito a tafferugli con invasione di campo da parte di calciatori e dirigenti di entrambe le squadre. Ciò posto, le deduzioni svolte dalla reclamante costituiscono mere allegazioni di parte prive di valore probatorio. Ne consegue che le decisioni del GS meritano di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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