COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società US BRIOSCHESE CALCIO Camp. Jun. Reg. Girone B Gara Calolziovictoria/Brioschese gara del 02/05/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società US BRIOSCHESE CALCIO Camp. Jun. Reg. Girone B
Gara Calolziovictoria/Brioschese gara del 02/05/2008
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. US BRIOSCHESE CALCIO; rilevato che come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul CU n. 67/A della FIGC del 25/02/2008 trascritto sul CU n. 35 del 13/03/2008 Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° gg. Successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 9 Maggio 2008 e che la squalifica del calciatore è stata pubblicata sul CU n. 42 del 02/05/2008.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
Inammissibile il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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