COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società GS Virtus Cornaredo Camp. 3^ Cat. Girone P Gara S. Ilario/V. Cornaredo gara del 04/05/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società GS Virtus Cornaredo Camp. 3^ Cat. Girone P Gara S. Ilario/V. Cornaredo gara del 04/05/2008 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. GS VIRTUS CORNAREDO; rilevato che come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul CU n. 67/A della FIGC del 25/02/2008 trascritto sul CU n. 35 del 13/03/2008 Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° gg. successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 15 Maggio 2008 e che la squalifica del tesserato è stata pubblicata sul CU n. 41 del 08/05/2008 Comitato di Legnano Tanto premesso e ritenuto DICHIARA Inammissibile il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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