COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45/BIS DEL 27/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3728/45 BIS RECLAMO Società GS CALCIO ORATORIO COLOGNO AL SERIO Play-off Camp. 3° Cat. Girone C Gara Polisportiva Comunale Tavernola – GS Calcio Oratorio Cologno al Serio del 18/05/2008 C.U. n. 40 bis della delegazione di Bergamo datato 20/05/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45/BIS DEL 27/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3728/45 BIS RECLAMO Società GS CALCIO ORATORIO COLOGNO AL SERIO Play-off Camp. 3° Cat. Girone C Gara Polisportiva Comunale Tavernola – GS Calcio Oratorio Cologno al Serio del 18/05/2008 C.U. n. 40 bis della delegazione di Bergamo datato 20/05/2008 La Società GS Oratorio Cologno al Serio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato la ripetizione della gara lamentando che l'arbitro aveva dato a un dirigente e al capitano della Polisportiva Comunale Tavernola un tempo di 15-20 minuti per sistemare le linee dell'area di rigore tracciate in modo errato (inferiori ai limiti previsti dal regolamento). La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini previsti dal C.G.S. sentito l'arbitro a chiarimenti rileva che quest'ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non ha concesso alla società ospitante alcun termine per sistemare le linee errate dell'area di rigore. Alla luce di quanto affermato dall'arbitro le deduzioni svolte dalla reclamante costituiscono mera allegazione di parte prive di alcun riscontro probatorio. Pertanto la decisione del G.S. deve ritenersi corretta anche in punto di interpretazione del regolamento del gioco del calcio (regola 1). Da ciò ne consegue che il reclamo non può trovare accoglimento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it