COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Azzurra Calcio Camp. 3^ Cat. Play-OffGara Don Bosco/Azzurra del 25/05/2008 C.U. n.39 della delegazione di VARESE datato 29/05/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Azzurra Calcio Camp. 3^ Cat. Play-OffGara Don Bosco/Azzurra del 25/05/2008 C.U. n.39 della delegazione di VARESE datato 29/05/2008 La società AC AZZURRA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente Luigi DOSSO sino al 26/10/2008 lamentando uno “scambio” di persona e quindi chiede che la sanzione venga revocata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, sentito telefonicamente il direttore di gara, appare evidente e chiaro che il sig. DOSSO, dirigente accompagnatore della squadra AC AZZURRA, al 38’ del 2° T allontanato dal terreno di gioco per ripetute frasi offensive nei confronti dell’arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare lo stesso, continuava a tenere un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Pertanto, visto il reiterato comportamento tenuto dal sig. DOSSO e in considerazione anche della sospensione dell’attività agonistica, la sanzione inflittagli dal GS appare congrua e meritevole di conferma. Inoltre ai sensi dell’art.22 comma 2 del CGS la sanzione dovrà essere scontata a partire dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione del CU. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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