COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.S. Assaghese Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. R – Gara Assaghese/Seguro del 04/05/2008 C.U. n.40 della delegazione di MILANO datato 15/05/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.S. Assaghese Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. R - Gara Assaghese/Seguro del 04/05/2008 C.U. n.40 della delegazione di MILANO datato 15/05/2008 La società ASSAGHESE, il sig. Roberto SALTERIO e il sig. Domenico LATINO hanno proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato alla società la perdita della gara per 0-3, la retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato e ha inibito il sig. LATINO sino al 04/05/2009 ed inibito il sig. SALTERIO sino al 31/12/2008. I reclamanti contestano la violazione dell’art.71 delle NOIF da parte del direttore di gara, la falsità del rapporto arbitrale in merito ai chiarimenti richiesti ai calciatori che indossavano la maglia con il n.6 e il n.7 ed alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente. Si contesta altresì, l’eccessività dell’inibizione disposta a carico del sig. Roberto SALTERIO perché lo stesso non era presente in campo. Si chiede di conseguenza l’annullamento e la riforma del provvedimento impugnato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale ed il supplemento fonte primaria e privilegiata di prova, sentita un audizione la società reclamante e il reclamante in proprio sig. Roberto SALTERIO, sentito personalmente il direttore di gara per avere conferma ulteriore e chiarimenti in ordine ai fatti, evidenziando che l’arbitro ha espressamente ribadito che: il tecnico in distinta sig. Roberto SALTERIO ed il sig. Roberto CARTAGINE erano entrambi presenti al momento dell’appello effettuato; che nel corso del 1° T ha avuto il sospetto che due calciatori dell’ASSAGHESE partecipanti al gioco non fossero quelli indicati in distinta perché molto più anziani della media dei calciatori in campo; al termine del 1° T, durante l’intervallo, confrontava i cartellini dei giocatori n.6 e n.7 con la fisionomia dei due calciatori che indossavano le maglie n.6 e n.7 e riscontrava una palese incongruenza; pur confermando il supplemento di rapporto ha posto un dubbio sulla circostanza se al moment della “chiama” identificazione se fossero presenti i titolari dei cartellini di soggetti che poi erano presenti sul terreno di gioco. Alla luce dei fatti così come riportati negli atti ufficiali di gara, che hanno trovato espressa conferma nell’audizione del direttore di gara appare del tutto pacifico che tutte le contestazioni mosse alla società ASSAGHESE e ai sig.ri SALTERIO e LATINO si sono concretizzate nei termini e nelle modalità riportate nel provvedimento reso dal GS in prime cure. Di conseguenza appaiono del tutto congrue e meritevoli di conferma tutte le sanzioni disposte nel provvedimento oggetto delle presente impugnazione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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