• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO ad opera della Procura Federale a carico di:
1) CESARE BERNASCONI Presidente della società US Bosto, per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico;
2) ORAZIO VEDANI, Presidente della società SG Gallaratese per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico;
3) US BOSTO per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento non regolamentare posti in essere dal Presidente.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO ad opera della Procura Federale a carico di:
1) CESARE BERNASCONI Presidente della società US Bosto, per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico;
2) ORAZIO VEDANI, Presidente della società SG Gallaratese per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico;
3) US BOSTO per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento non regolamentare posti in essere dal Presidente.
Con provvedimento del 23 Luglio 2008 il Procuratore Federale,
- esaminati gli atti trasmessi dal Settore Tecnico – FIGC relativi al Sig. SOMMARUGA Ernesto, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 16646), per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari;
- rilevato che dalla documentazione in atti risulta che l’allenatore, sig. Sommaruga, inserito nel foglio di censimento della Società US BOSTO, partecipante al campionato allievi regionale girone B Lombardia e relativo alla stagione sportiva 2007/2008, pur non essendo tesserato per detta società è stato inserito nella distinta di gara Borgnatese – US Bosto del 16/09/2007 quale Dirigente Accompagnatore e sempre nella stessa stagione ha svolto attività di allenatore della SG Gallaratese ASD (distinta di gara FC Tradate – SG Gallaratese ASD del 18/11/2007) non essendo tesserato per detta società;
- ritenuto che della condotta posta in essere dal sig. Sommaruga sono chiamati a rispondere il sig. Cesare Bernasconi, Presidente della società US Bosto e il sig. Orazio Vedani, Presidente della società SG Gallaratese ASD, ai sensi dell’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché, a titolo di responsabilità diretta;
deferiva avanti Questa Commissione i signori CESARE BERNASCONI, Presidente della società US Bosto e ORAZIO VEDANI, Presidente della società SG Gallaratese ASD, nonché le Società US Bosto e SG Gallaratese ASD per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe nel contempo provvedeva, con autonomo atto al deferimento, a deferire il signor Sommaruga alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi degli art.36 comma 2 e 38 comma 6 del regolamento del Settore Tecnico.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, esaminate le memorie depositate dalle società deferite ed i documenti ivi allegati, preso altresì atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva per CESARE BERNASCONI, mesi due di inibizione, per ORAZIO VEDANI, mesi 4 di inibizione, per la società SG Gallaratese Euro 400,00 di ammenda e per la US Bosto Euro 200,00 di ammenda,
OSSERVA
l’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico prevede che “i tecnici per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni devono presentare al settore tecnico domanda di sospensione dall’albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall’albo non deve essere richiesta dal tecnico che intende svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale espleta attività di tecnico.
I tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall’iscrizione all’Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico.
In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.
Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.
Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.
La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici lo richiedono”.
Dall’esame degli atti depositati dalla Procura Federale emerge che il sig. Sommaruga, nella stagione 2007/2008 ricopriva il ruolo di tecnico per la società US Bosto.
In data 14.09.2007 la FIGC – Comitato Provinciale di Varese – rilasciava al sig. Sommaruga tessera per accompagnatore ufficiale della US Bosto ed il sig. Sommaruga veniva inserito nella distinta relativa all’incontro di calcio Borgnatese – US Bosto del 16/09/2007, in qualità di dirigente accompagnatore della US Bosto.
Considerato che, ai sensi del primo comma dell’art.33 del Regolamento del Settore Tecnico, “la sospensione dall’albo non deve essere richiesta dal tecnico che intende svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale espletava attività di tecnico”, il Sommaruga ben poteva ricoprire la carica di dirigente della US Bosto, anche se, ai sensi del III° comma sempre dell’art.33 del medesimo Regolamento, “gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore”.
Il Dirigente Accompagnatore ha accesso al campo durante le gare (Art.66 NOIF); pertanto la US Bosto non poteva schierare nella gara Borgnatese – US Bosto del 16/09/2007 (campionato allievi regionale girone B Lombardia), il Sommaruga, quale dirigente accompagnatore con accesso al campo, in quanto quest’ultimo non aveva ottenuto specifica deroga in tal senso dal Comitato Esecutivo.
La SG GALLARATESE ASD ha invece violato il dell’Art.36 del Regolamento del Settore Tecnico in quanto ha impiegato il Sommaruga nella stagione 2007/2008 quale allenatore nella gara FC Tradate – SG GALLARATESE ASD del 18/11/2007 (campionato Eccellenza), senza che lo stesso fosse tesserato per la SG GALLARATESE ASD; infatti era tesserato per la US Bosto.
I comportamenti tenuti dai deferiti e provati nel corso del presente giudizio dalla Procura Federale, costituiscono palese violazione dell’art.1 comma 1, CGS, con conseguente responsabilità dei deferiti, Bernasconi e Vedani, nonché delle società SG Gallaratese, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS.
Le sanzioni da applicare ai deferiti devono essere conseguentemente modulate in relazione alla gravità dei singoli comportamenti da loro posti in essere, in applicazione ai criteri abituali adottati da questa Commissione e in relazione alla categoria di appartenenza per quanto attiene all’applicazione delle sanzioni pecuniarie alle società
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
dichiara
la responsabilità dei signori CESARE BERNASCONI, Presidente della società US Bosto e ORAZIO VEDANI, Presidente della società SG Gallaratese, per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, nonché delle Società US Bosto e SG GALLARATESE ASD, per violazione dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS
commina
- al signor CESARE BERNASCONI l’inibizione di mesi uno;
- al signor ORAZIO VEDANI l’inibizione di mesi 3;
- alla società US Bosto Euro 100,00 di ammenda;
- alla società SG Gallaratese ASD Euro 300,00 di ammenda.
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO ad opera della Procura Federale a carico di:
1) CESARE BERNASCONI Presidente della società US Bosto, per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico;
2) ORAZIO VEDANI, Presidente della società SG Gallaratese per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico;
3) US BOSTO per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento non regolamentare posti in essere dal Presidente."