COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1) Giuseppe GILBERTI, Presidente della US PEDROCCA, per violazione dell’art.5 comma 1°, del CGS, per aver espresso, con dichiarazioni espresse pubblicamente, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali; 2) US PEDROCCA, per violazione dell’art.4, 1° comma, e dell’art.5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente. Con provvedimento del 1° Settembre 2008 il Procuratore Federale, – vista la nota con la quale il Vice Commissario del Comitato Regionale Lombardia aveva trasmesso la documentazione in suo possesso inerente una presunta violazione della normativa federale in tema di espressioni lesive da parte della società US PEDROCCA;

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1) Giuseppe GILBERTI, Presidente della US PEDROCCA, per violazione dell’art.5 comma 1°, del CGS, per aver espresso, con dichiarazioni espresse pubblicamente, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali; 2) US PEDROCCA, per violazione dell’art.4, 1° comma, e dell’art.5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente. Con provvedimento del 1° Settembre 2008 il Procuratore Federale, - vista la nota con la quale il Vice Commissario del Comitato Regionale Lombardia aveva trasmesso la documentazione in suo possesso inerente una presunta violazione della normativa federale in tema di espressioni lesive da parte della società US PEDROCCA; - esaminata la sopra citata documentazione dalla quale risultava che il sig. Giuseppe GILBERTI, Presidente della società US PEDROCCA, aveva fatto pervenire al Comitato Regionale Lombardia – con nota del 12.11.2007 una dichiarazione di protesta posta alla attenzione di diversi soggetti istituzionali avverso presunti “torti arbitrali” asseritamente occorsi nei confronti della società da lui rappresentata; - letta la sopra citata dichiarazione che testualmente recitava: “Arbitraggi, specialmente quando giochiamo in casa, veniamo sistematicamente maltrattati senza un minimo di rispetto. Un tiro al bersaglio unico”, “Lo scorso anno ci hanno derubato indirizzando il campionato a loro piacimento” ed ancora ritenendosi “Impotenti a questo male oscuro”; - ritenuto che, pertanto, dal complesso delle dichiarazioni sopra riportate emerge in modo evidente che il suddetto tesserato, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, ha adombrato dubbi sulla regolarità del campionato ed espresso rilievi lesivi della reputazione di organismi operanti nell’ambito della FIGC; - ritenuto che i fatti sopra descritti integravano gli estremi della violazione di cui all’art.5, comma 1, del CGS, ascrivibili al signor Giuseppe GILBERTI, Presidente della US PEDROCCA, nonché a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, 1° comma, e 5, comma 2, del CGS, ascrivibile alla società US PEDROCCA per i comportamenti antiregolamentari ascritti al proprio Presidente; deferiva avanti Questa Commissione il signor Giuseppe GILBERTI, e la US PEDROCCA per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il signor Giuseppe GILBERTI, preso altresì atto che i deferiti, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’art.23 CGS e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure: - per Giuseppe GILBERTI mesi 2 di inibizione; - per la società US PEDROCCA Euro 300,00 di ammenda osserva il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti, visto l’art.23 CGS, applica - a Giuseppe GILBERTI mesi 2 di inibizione; - alla società US PEDROCCA Euro 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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