• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di:
1) ROMANO Ezio, Presidente dell’AC CARDANO 91 per violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.32, comma 1, del Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni contenute nel CU n.1 del 01.07.2007 della LND – FIGC, per aver, quale Presidente dell’AC CARDANO 91, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di iscrivere, per la stagione sportiva 2007-2008, una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a 5 oppure alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica FIGC;
2) AC CARDANO 91, per violazione dell’art.4, 1°comma, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di:
1) ROMANO Ezio, Presidente dell’AC CARDANO 91 per violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.32, comma 1, del Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni contenute nel CU n.1 del 01.07.2007 della LND – FIGC, per aver, quale Presidente dell’AC CARDANO 91, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di iscrivere, per la stagione sportiva 2007-2008, una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a 5 oppure alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica FIGC;
2) AC CARDANO 91, per violazione dell’art.4, 1°comma, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.
Con provvedimento del 1°settembre 2008 il Procuratore Federale,
- letta la nota n.911 LF/mc del 16.01.2008 del Vice Commissario del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti – FIGC, signor Luigi Fantò, riguardante l’inadempienza della Società AC CARDANO 91, in organico al Campionato di Calcio a 5 Serie C1, per non aver partecipato con una propria squadra all’attività giovanile organizzata dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC;
- rilevato che l’inadempienza di cui sopra integrava gli estremi della violazione dell’art.1, comma 1°, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.32, comma 1°, del Regolamento della LND come integrato dal Comunicato Ufficiale n.1 del 01.07.2007 della Lega Nazionale Dilettanti, ascrivibile alla Società AC CARDANO 91 per avere disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a 5 o alternativamente al Campionato giovanile Allievi di Calcio a 5, indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica FIGC;
- ritenuto che l’omessa partecipazione della squadra all’attività prevista di cui alla citata normativa fosse ascrivibile anche al Legale Rappresentante della Società per il rapporto di immedesimazione organica in relazione all’art.1, comma 1°, del Codice di Giustizia Sportiva;
deferiva
avanti Questa Commissione il signor ROMANO Ezio e l’AC CARDANO 91 per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il signor ROMANO Ezio, preso altresì atto che i deferiti, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS e che il Rappresentate della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure:
- per ROMANO Ezio mesi 2 di inibizione;
- per la società AC CARDANO 91 Euro 600,00 di ammenda
osserva
il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.
La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti, visto l’art.23 CGS,
applica
- a ROMANO Ezio mesi 2 di inibizione;
- alla società AC CARDANO 91 Euro 600,00 di ammenda.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di:
1) ROMANO Ezio, Presidente dell’AC CARDANO 91 per violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.32, comma 1, del Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni contenute nel CU n.1 del 01.07.2007 della LND – FIGC, per aver, quale Presidente dell’AC CARDANO 91, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di iscrivere, per la stagione sportiva 2007-2008, una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a 5 oppure alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica FIGC;
2) AC CARDANO 91, per violazione dell’art.4, 1°comma, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente."