COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC CASTIGLIONE SAVOIA Camp. Ecc. Gir. C Gara Palazzolo/Castiglione Savoia del 14/09/2008 C.U. n.10 del CRL datato 18/09/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC CASTIGLIONE SAVOIA Camp. Ecc. Gir. C Gara Palazzolo/Castiglione Savoia del 14/09/2008 C.U. n.10 del CRL datato 18/09/2008 La società FC CASTIGLIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Mauro PRANDI per 3 gare, lamentando che l’atteggiamento del direttore di gara “è stato indisponente nei confronti dei nostri calciatori” e chiedendo, dopo gli accertamenti di rito, una riduzione della squalifica. La Commissione disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto arbitrale riporta in modo preciso che il calciatore PRANDI ha proferito una frase profondamente lesiva della onorabilità del direttore di gara, accusandolo di disonestà. Valutati l’atteggiamento ed il contenuto delle frasi pronunciare dal calciatore, considerata la loro gravità, la sanzione comminata dal GS appare del tutto adeguata e conforme agli abituali criteri di valutazione adottati dalla Presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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