COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC BULGARO Camp. 2^ Cat. Gir. J Gara Bulgaro/Orat.Figino del 14/09/2008 C.U. n.8 della Delegazione di COMO datato 18/09/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC BULGARO Camp. 2^ Cat. Gir. J Gara Bulgaro/Orat.Figino del 14/09/2008 C.U. n.8 della Delegazione di COMO datato 18/09/2008 La società BULGARO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Gianluca PERONI fino al 12/01/2009, lamentando che il calciatore si è solamente avvicinato al direttore di gara protestando. La reclamante nega che il PERONI abbia strattonato l’arbitro il quale sarebbe solo stato toccato sulla spalla con un gesto istintivo. La Commissione disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il PERONI ha afferrato il direttore di gara per le braccia, protestando vivacemente. La gravità del comportamento, valutata secondo gli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione giustifica una riduzione della squalifica comminatagli dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Gianluca PERONI a tutto il 20/11/2008, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa, se versata.
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