COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società AS Sangiulianese 1936 Camp. All. Reg. Gir. F Gara Sangiulianese/Calvairate del 14/09/2008 C.U. n.12 del CRL datato 02/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società AS Sangiulianese 1936 Camp. All. Reg. Gir. F
Gara Sangiulianese/Calvairate del 14/09/2008
C.U. n.12 del CRL datato 02/10/2008
La società SANGIULIANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore VIGNATI SAMUELE MATTEO per 4 GARE, lamentando che la sanzione comminata è molto pesante tenuto conto che il calciatore mentre si trovata in terra era stato vittima di frasi volgari e minacciose da parte di un calciatore della squadra avversaria.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto arbitrale riporta in modo preciso che il calciatore sanzionato, avvicinatosi al direttore di gara con aria minacciosa appoggiava la fronte ed il petto contro fronte e petto dello stesso protestando minacciosamente.
Pertanto, secondo le abituali valutazioni di Questa Commissione la sanzione inflitta al calciatore VIGNATI appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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