COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società A.C. Ponte S.P. Isola Camp. Ecc. Gir. B Gara Villa D’Almè – Ponte S.P. Isola del 05/10/2008 C.U. n.13 del CRL datato 09/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società A.C. Ponte S.P. Isola Camp. Ecc. Gir. B
Gara Villa D’Almè – Ponte S.P. Isola del 05/10/2008
C.U. n.13 del CRL datato 09/10/2008
La società PONTE S.P. ISOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Matteo GHISALBERTI per 4 GARE, lamentando che il gesto contestato al calciatore sanzionato sarebbe avvenuto a notevole distanza dall’arbitro e che la maglia lanciata dal calciatore, indirizzata verso gli spogliatoi, sarebbe caduta a circa un metro dallo stesso calciatore e perciò senza alcuna possibilità di raggiungere il direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, che i fatti ascritti al calciatore GHISALBERTI si sono concretizzati nel lancio della maglia in direzione del direttore di gara seppure da notevole distanza e nell’impossibilità di raggiungerlo. A tale gesto accompagnava frasi offensive e irriguardose indirizzate all’arbitro. Infine, ma non ultimo, si rileva che l’allegata prova audiovisiva fornita dalla ricorrente non è utilizzabile nel caso in esame essendo limitata alle ipotesi tassative previste dall’art.35 del CGS, comunque, tenendo conto degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione appare equo graduare la sanzione disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica inflitta al calciatore Matteo GHISALBERTI a 3 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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