COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società AC Gambolo’ Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Gambolo’/Sannazzarese del 05/10/2008 C.U. n.11 della Delegazione di PAVIA datato 09/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società AC Gambolo’ Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Gambolo’/Sannazzarese del 05/10/2008 C.U. n.11 della Delegazione di PAVIA datato 09/10/2008 La società GAMBOLO’ ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MAZZUCCO MATTEO sino al 04/05/2009, chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore MAZZUCCO capitano della società GAMBOLO’, in seguito ad una decisione arbitrale, si avventava sul direttore di gara e tenendo un comportamento irriguardoso lo spingeva ripetutamente con forza testa contro testa. La violenta protesta proseguiva per almeno 30 secondi e quindi per un notevole lasso di tempo. In seguito al comportamento tenuto, il calciatore veniva espulso dal terreno di gioco. Al termine della gara lo stesso calciatore attendeva il direttore di gara all’ingresso degli spogliatoi e con entrambe le mani lo spingeva violentemente proseguendo nel comportamento gravemente irriguardoso, veniva poi trattenuto solo grazie al pronto intervento di alcuni compagni e dirigenti. Tale reiterato comportamento appare ancor più deprecabile tenuto conto della qualifica di capitano rivestita dal MAZZUCCO. Pertanto, la sanzione inflitta dal GS appare congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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