COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società ASD Binago Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Binago Calcio/Andrade del 09/10/2008 C.U. n.11 della Delegazione di COMO datato 09/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società ASD Binago Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara Binago Calcio/Andrade del 09/10/2008
C.U. n.11 della Delegazione di COMO datato 09/10/2008
La società BINAGO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Daniele PINTAUDI per 6 GARE, chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti ufficiali, rileva: in seguito ad un violento intervento di gioco subito da un avversario, il PINTAUDI si rivolgeva al direttore di gara in modo scorretto e, al solo fine di attirare la sua attenzione, lo toccava su un braccio trattenendolo ed invitandolo ad espellere il calciatore avversario. Il gesto del PINTAUDI, seppure deprecabile, deve necessariamente essere valutato con minor rigore tenuto conto dei chiarimenti rilasciati dal direttore di gara che confermano quanto sopra descritto.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica inflitta al calciatore Daniele PINTAUDI a 3 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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