COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società ASD Femm. Aurora Bergamo Camp. Femminile Serie “D” Gir. C Gara USDP Medolago/Aurora Bergamo del 05/10/2008 C.U. n.13 del CRL datato 09/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società ASD Femm. Aurora Bergamo Camp. Femminile Serie “D” Gir. C
Gara USDP Medolago/Aurora Bergamo del 05/10/2008
C.U. n.13 del CRL datato 09/10/2008
La società AURORA BERGAMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato le calciatrici: Cristina GHILARDI, Giulia LAMBERTI, Ilaria PATELLI e Francesca SALOMONI per 2 gare, lamentando che seppure le sanzionate si sono rese responsabili dei fatti loro ascritto le loro condotte sono state una legittima difesa alle aggressioni Verbali ricevute dai tifosi della squadra avversaria che hanno reiterato insulti e minacce a tutte le calciatrici della società reclamante.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato entro il termine regolamentare, rileva: ai sensi dell’art.45 comma 3 del CGS non sono reclamabili le squalifiche fino a due giornate, pertanto, il reclamo proposto è inammissibile.
Tanto premesso e ritenuto dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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