COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di COMPARELLI Alessandro all’epoca dei fatti tesserato per la SSD AUSONIA 1931 in qualità di calciatore, BIGNAMI Luigi, all’epoca dei fatti Presidente della AS SANGIULIANESE e della Società AS SANGIULIANESE,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di COMPARELLI Alessandro all’epoca dei fatti tesserato per la SSD AUSONIA 1931 in qualità di calciatore, BIGNAMI Luigi, all’epoca dei fatti Presidente della AS SANGIULIANESE e della Società AS SANGIULIANESE, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in riferimento agli artt.40 comma 4 e 92 comma 1 delle NOIF, per essersi, senza giustificato motivo, sottratto ai propri doveri nei confronti della Società per cui risulta regolarmente tesserato per la stagione agonista 2007-2008, non rispettando le prescrizioni dettate dalla propria Società con riferimento all’obbligo di presenziare a partite ed allenamenti della categoria allievi regionali, e di avere svolto con decorrenza 11/01/2008 la propria attività agonistica, partecipando regolarmente agli allenamenti, presso la Soc. AS SANGIULIANESE senza essere in possesso di alcuna autorizzazione da parte della Società di appartenenza; • il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS per aver consentito, senza preventivamente acquisire atto formale di assenso da parte della SSD AUSONIA 1931, la pratica agonistica mediante la frequenza agli allenamenti presso la propria Società del calciatore Comparelli Alessandro, con ciò favorendo il distacco del predetto calciatore dalla Società per cui risultava tesserato per la stagione agonistica 2007-2008 e privando la predetta Società delle prestazioni agonistiche del suddetto calciatore; • la Società AS SANGIULIANESE per responsabilità diretta ed oggettiva, negli addebiti ascritti al proprio Presidente; in relazione alla violazione dell’art.1 comma 1 del CGS. Il contenuto del fascicolo trasmesso a questa Commissione dalla Procura Federale contiene piena prova del fatto addebitato ai deferiti. D’altronde sia il calciatore Comparelli Alessandro che il Presidente Bignami, innanzi a questa Commissione Disciplinare, hanno confermato che il Comparelli ha svolto allenamenti presso la Soc. AS SANGIULIANESE, mentre era ancora tesserato per la SSD AUSONIA 1931, aggiungendo che tale circostanza era stata portata a conoscenza della Società di appartenenza del calciatore. Dopo la relazione del Presidente, sentiti i deferiti, prima della chiusura del dibattimento, gli stessi hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS. Il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure: • per Bignami Luigi, Presidente della AS Sangiulianese la sanzione dell’inibizione per mesi 2 e l’ammenda di Euro 500,00, l’entità di tali sanzioni è stata determinata tenendo conto dell’attenuante prevista dall’art.24 del CGS, in ragione dell’ammissione di responsabilità ribadita in questa sede, dalla parziale conversione della inibizione nella sanzione pecuniaria e, infine, in virtù della riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS; • per il calciatore Comparelli Alessandro la sanzione di mesi 2 e giorni 20 di squalifica, tenuto conto della riduzione di cui all’art.23 CGS; • per la Società AS SANGIULIANESE la sanzione di Euro 1.000,00 di ammenda, tenuto conto delle attenuanti applicate al Presidente e della riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti, come già più sopra riportato risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento; pertanto La Commissione Disciplinare Territoriale • preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; • ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati. applica • a Bignami Luigi la sanzione di mesi 2 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00; • a Comparelli Alessandro la sanzione di mesi 2 e giorni 20 di squalifica; • alla Società AS SANGIULIANESE la sanzione di Euro 1.000,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it