COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC Carnago Camp. 2^ Cat. Gir. L Gara Carnago/Solbiatese del 12/10/2008 C.U. n.14 della delegazione di LEGNANO datato 16/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC Carnago Camp. 2^ Cat. Gir. L Gara Carnago/Solbiatese del 12/10/2008 C.U. n.14 della delegazione di LEGNANO datato 16/10/2008 La società CARNAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea APICELLA per 3 GARE, lamentando che seppure il calciatore sanzionato si sia reso responsabile di quanto gli è stato contestato i fatti dovrebbero giustificarsi tenendo conto della concitazione e del nervosismo tipico di una gara. Chiede perciò una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che siccome il calciatore APICELLA si è reso responsabile, a seguito di una ammonizione che gli veniva comminata, di espressioni gravemente offensive dirette all’arbitro, appare opportuno confermare la sanzione del tutto congrua rispetto agli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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