COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società AS Pozzuolo Martesana Camp. 3^ Cat. Gir. E Gara Pozzuolo/Sacro Cuore del 12/10/2008 C.U. n.14 della Delegazione di MILANO datato 16/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società AS Pozzuolo Martesana Camp. 3^ Cat. Gir. E
Gara Pozzuolo/Sacro Cuore del 12/10/2008
C.U. n.14 della Delegazione di MILANO datato 16/10/2008
La società POZZUOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marco BONARA per 3 gare; Filippo ARRIGONI e Fabrizio VIGLIOTTI per 2 gare e inibito il massaggiatore sig. Robertino PEPE sino al 31/10/2008 lamentando che i fatti descritti dal direttore di gara non giustificano le sanzioni inflitte dal GS ai calciatori e al massaggiatore della reclamante.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante rileva: il reclamo proposto avverso le squalifiche ai calciatori ARRIGONI e VIGLIOTTI, nonché l’inibizione al massaggiatore PEPE sono inammissibili, ai sensi dell’art.45 del CGS.
La squalifica del calciatore Marco BONORA merita di essere ridotta in quanto su tratta di un semplice gesto irriguardoso diretto a richiamare l’attenzione dell’arbitro.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Marco BONORA a 2 gare dichiarando INAMMISSIBILE il reclamo proposto avverso le squalifiche di ARRIGONI e VIGLIOTTI e l’inibizione del massaggiatore PEPE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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